Sistemi di Autoconsumo Collettivo (AUC)

Partiamo con il descrivere l’autoconsumo come la possibilità di consumare in loco l’energia elettrica prodotta da un impianto di generazione locale per far fronte ai propri fabbisogni energetici.

In particolare, l’“autoconsumatore di energia rinnovabile” è un cliente finale (cosiddetto: prosumer – produttore e consumatore di energia elettrica) che nel proprio sito, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché  questo non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.

Se ragioniamo in un’ottica di «Comunità» riusciremo a passare dal piano «individuale» al piano «collettivo»: in tal caso, l’autoconsumo di energia può «trainare» una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un soggetto giuridico, possono collaborare per produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici locali, con l’obiettivo di condividere energia rinnovabile, autoprodotta.

 Inoltre, L’autoconsumo dell’energia rinnovabile «non programmabile» (prodotta da impianti fotovoltaici, eolici, ecc…) riduce i costi di gestione della rete elettrica relativi al bilanciamento del sistema.

Ai sensi della regolazione vigente, si definiscono:

Energia Condivisa: il min. tra l’energia prodotta e l’energia consumata, ora per ora, dal gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o da una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione.

«aAutoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio (*)

  • Possibili membri: tutti i soggetti all’interno dell’edificio, a condizione che, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
  • Impianto: nuovi impianti (o sezioni di potenziamento di impianti preesistenti)  entrati in esercizio a far data 1° Marzo 2020, alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia (fino a 200 kW di potenza, per impianto)
  • Proprietari dell’impianto: chiunque, dal condominio ai diretti condomini, fino a ESCo o altro soggetto produttore ma a patto che sia esterno al gruppo di autoconsumatori e sia nella disponibilità del gruppo stesso.
  • Perimetro fisico: il perimetro è definito dall’ “area afferente all’edificio o al condominio” a cui appartengono i clienti finali della configurazione, identificata come l’area occupata dall’edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

NOTA (*): Si ricorda che per condominio si intende un insieme di unità immobiliari, come censite al catasto, aventi parti comuni a più soggetti. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”.

Il “new deal” normativo Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

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