Il “new deal” normativo

Con l’avvio nel 2007, del processo di decarbonizzazione dell’Unione Europea successivo al protocollo di Kyoto (1997), grazie alla Direttiva 2009/29/CE denominata Piano/Pacchetto “Clima-Energia 20-20-20”, recepita nelle legislazioni nazionali nel 2009, è stata definita dai leader dell’UE la strategia che seguiva un nuovo approccio integrato alle politiche energetiche e alla lotta ai cambiamenti climatici, e stabiliva i tre obiettivi principali:

  • taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
  • 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili
  • miglioramento del 20% dell’efficienza energetica

Ma è nel 2016 con il Clean Energy Package – pacchetto di otto principali direttive – che l’Unione Europea ridisegna il quadro delle politiche energetiche e del mercato elettrico europeo, al fine di facilitare la transizione energetica con modalità di produzione dell’energia sempre meno dipendenti dalle fonti fossili (crescita delle FER) e livelli di consumo sempre più contenuti (sviluppo dell’efficienza energetica) e definire un moderno mercato energetico europeo, con obiettivi da raggiungere al 2030 e al 2050.

Con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, RED II del dicembre 2018 e con la direttiva Mercato Elettrico IEM3 del giugno 2019 – vengono definiti dei modelli di “autoconsumo collettivo”, con l’introduzione del concetto di “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”, delle “comunità energetiche rinnovabile (CER)” e “comunità energetiche dei cittadini (CEC)”, e infine, del “cliente attivo”.

I contenuti della direttiva EU 2018/2001 in materia di comunità energetiche sono stati recepiti con il DL n.162 del 30 Dicembre 2019 ( “Decreto Milleproroghe”), convertito nella Legge n. 8 del 28 Febbraio 2020 (rif. art. 42-bis).  In tal modo, viene avviata per la prima volta in Italia, una fase sperimentale che permette la costituzione dei soggetti giuridici e l’implementazione di iniziative di autoconsumo energetico collettivo in conformità alle direttive europee.

Il  Governo ha dato mandato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), di regolare le nuove opportunità per il cliente finale di energia, inteso come persona fisica, PMI, enti territoriali o autorità locali. In particolare, in fase di prima attuazione si è ritenuto opportuno equiparare le “autorità locali” agli enti locali come definiti nel Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 267/2000.

_______

  • Con la Delibera ARERA del 04 agosto 2020 – 318/2020/R/eel, «Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile (CER) »;
  • con il D.M. del 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), «Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili (…)»

si regolano le remunerazioni economiche incentivanti da attribuire alla “comunità” (per tramite del suo referente) per il fatto stesso di condividere tra i suoi membri, l’energia rinnovabile prodotta dagli impianti al suo interno, ottenendo per questo, dei benefici derivanti dalla valorizzazione proprio dell’energia condivisa.

Il nuovo quadro normativo supera:

  • il concetto di autoconsumo one-to-one che prevede il transito di energia rinnovabile dall’impianto di produzione ad un unico consumatore attraverso una rete (interna) “privata”;
  •  le definizioni dei modelli di riferimento e di remunerazione incentivante, attualmente vigenti.

prevedendo in alternativa:

  • un modello di auto-consumo “collettivo” dell’energia elettrica rinnovabile prodotta, grazie alla condivisione dell’energia tra più utenti, siano essi privati cittadini, PMI e/o autorità locali, con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici;
  • un sistema basato sulla valorizzazione e incentivazione della energia elettrica rinnovabile condivisa a livello collettivo e di comunità, alternativo a quello dello 1) scambio sul posto e 2) agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019 (FER-1) che prevedevano rispettivamente, nel primo caso, un contributo in conto scambio e nel secondo caso, una tariffa di riferimento determinata, in funzione della fonte e tipologia dell’impianto e della potenza dell’impianto stesso.

La sperimentazione durerà fino al recepimento della direttiva RED II (presumibilmente, non oltre il 30 agosto 2021) quando sarà presumibilmente sostituita dal modello “a regime”.

Sistemi di Autoconsumo Collettivo (AUC)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email