Con l’avvio nel 2007, del processo di decarbonizzazione dell’Unione Europea successivo al protocollo di Kyoto (1997), grazie alla Direttiva 2009/29/CE denominata Piano/Pacchetto “Clima-Energia 20-20-20”, recepita nelle legislazioni nazionali nel 2009, è stata definita dai leader dell’UE la strategia che seguiva un nuovo approccio integrato alle politiche energetiche e alla lotta ai cambiamenti climatici, e stabiliva i tre obiettivi principali:
- taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
- 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili
- miglioramento del 20% dell’efficienza energetica
Ma è nel 2016 con il Clean Energy Package – pacchetto di otto principali direttive – che l’Unione Europea ridisegna il quadro delle politiche energetiche e del mercato elettrico europeo, al fine di facilitare la transizione energetica con modalità di produzione dell’energia sempre meno dipendenti dalle fonti fossili (crescita delle FER) e livelli di consumo sempre più contenuti (sviluppo dell’efficienza energetica) e definire un moderno mercato energetico europeo, con obiettivi da raggiungere al 2030 e al 2050.
Con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, RED II del dicembre 2018 e con la direttiva Mercato Elettrico IEM3 del giugno 2019 – vengono definiti dei modelli di “autoconsumo collettivo”, con l’introduzione del concetto di “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”, delle “comunità energetiche rinnovabile (CER)” e “comunità energetiche dei cittadini (CEC)”, e infine, del “cliente attivo”.
I contenuti della direttiva EU 2018/2001 in materia di comunità energetiche sono stati recepiti con il DL n.162 del 30 Dicembre 2019 ( “Decreto Milleproroghe”), convertito nella Legge n. 8 del 28 Febbraio 2020 (rif. art. 42-bis). In tal modo, viene avviata per la prima volta in Italia, una fase sperimentale che permette la costituzione dei soggetti giuridici e l’implementazione di iniziative di autoconsumo energetico collettivo in conformità alle direttive europee.
Il Governo ha dato mandato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), di regolare le nuove opportunità per il cliente finale di energia, inteso come persona fisica, PMI, enti territoriali o autorità locali. In particolare, in fase di prima attuazione si è ritenuto opportuno equiparare le “autorità locali” agli enti locali come definiti nel Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 267/2000.
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- Con la Delibera ARERA del 04 agosto 2020 – 318/2020/R/eel, «Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile (CER) »;
- con il D.M. del 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), «Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili (…)»
si regolano le remunerazioni economiche incentivanti da attribuire alla “comunità” (per tramite del suo referente) per il fatto stesso di condividere tra i suoi membri, l’energia rinnovabile prodotta dagli impianti al suo interno, ottenendo per questo, dei benefici derivanti dalla valorizzazione proprio dell’energia condivisa.
Il nuovo quadro normativo supera:
- il concetto di autoconsumo one-to-one che prevede il transito di energia rinnovabile dall’impianto di produzione ad un unico consumatore attraverso una rete (interna) “privata”;
- le definizioni dei modelli di riferimento e di remunerazione incentivante, attualmente vigenti.
prevedendo in alternativa:
- un modello di auto-consumo “collettivo” dell’energia elettrica rinnovabile prodotta, grazie alla condivisione dell’energia tra più utenti, siano essi privati cittadini, PMI e/o autorità locali, con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici;
- un sistema basato sulla valorizzazione e incentivazione della energia elettrica rinnovabile condivisa a livello collettivo e di comunità, alternativo a quello dello 1) scambio sul posto e 2) agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019 (FER-1) che prevedevano rispettivamente, nel primo caso, un contributo in conto scambio e nel secondo caso, una tariffa di riferimento determinata, in funzione della fonte e tipologia dell’impianto e della potenza dell’impianto stesso.
La sperimentazione durerà fino al recepimento della direttiva RED II (presumibilmente, non oltre il 30 agosto 2021) quando sarà presumibilmente sostituita dal modello “a regime”.